Si forniscono precisazioni sulle modalità di pagamento della CIGD per le aziende agricole.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Legge n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.
Prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020.
 Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, l’Inps ricorda che l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’emergenza da COVID-19 rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA).
Tuttavia, considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della suddetta categoria di lavoratori del settore agricolo, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare n. 72/2021, l’Istituto di previdenza precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.
Dunque, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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