Il rimborso dell’Iva ai turisti extra-comunitari è garantito solo dal documento che viene rilasciato agli stessi dai cedenti al momento di emissione delle fatture in modalità digitale o analogica, contenente anche il codice che identifica univocamente la transazione e attesta la ricezione dei dati da parte dell’amministrazione finanziaria. Non risulta pertanto conforme all’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016 la mera comunicazione del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura (Agenzia Entrate – risposta 19 luglio 2021, n. 485).

A decorrere dal 1º settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. In tal senso, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema.

In particolare, il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF (Fattura Tax Free) al momento dell’emissione; in modalità system to system (S2S) i dati della FTF vengono inviati mediante il messaggio F1, mentre in modalità user to system (U2S) viene utilizzata la funzione “Emissione Fattura”, disponibile sul PUD al servizio “OTELLO – Gestione FTF.

L’avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 – per la modalità S2S – o tramite l’interfaccia web – per la modalità U2S.

La notifica contiene il codice (cd. “codice richiesta”) che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore.

Sull’emissione della fattura va ricordato che per principio generale la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Tale principio e le relative norme impongono che il documento possa considerarsi esistente (sia quindi “emesso”) solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, “consegnato”.

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